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Riforma pubblico impiego (articolo 2)
Entro 9 mesi dall'approvazione del ddl Brunetta, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi che, senza ulteriori spese per l'Erario, riformeranno la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e della relativa contrattazione collettiva. Gli obiettivi da raggiungere spaziano dal far convergere gli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, specie sul sistema delle relazioni sindacali, al miglioramento delle procedure della contrattazione collettiva, favorendo, anche, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative.
Largo, poi, al merito, con premi legati al risultato, anche sul fronte della progressione di carriera, che dovrà avvenire, come per l'accesso al lavoro pubblico, per concorso. Dovrà, inoltre, essere consentito agli organi di vertice politici delle amministrazioni pubbliche l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente e diventerà obbligatorio per i neo assunti (ma, anche, per i vincitori di procedure di progressione verticale) permanere nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni.
Andrà, anche, definito un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici e organizzazione del lavoro nelle strutture pubbliche e singole retribuzioni percepite dagli impiegati dovranno, poi, essere improntate all'insegna della massima trasparenza.
Semplificazione legislativa (articolo 13)
Stabilito che entro 2 anni dall'emanazione dei decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, possano essere emanati altri decreti integrativi, correttivi o di riassetto, sempre seguendo la procedura prevista dalla legge 246/2005.
Spese sindacali (articolo 12)
Ogni anno il governo dovrà trasmettere a Parlamento e Corte dei Conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'esercizio delle prerogative sindacali nel settore pubblico.
Vice-dirigenza (articolo 8)
Potrà essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. E pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vice-dirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.